Art. 2.
(Consenso informato).

      1. Ogni persona capace di intendere e di volere maggiore di anni sedici ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, se accettare o rifiutare i trattamenti sanitari considerati dai medici appropriati in relazione alle sue condizioni attuali e quelli la cui applicazione appare prevedibile in considerazione dei possibili sviluppi della patologia. La dichiarazione

 

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di volontà può essere formulata e restare valida e vincolante per i medici curanti anche per il periodo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero della facoltà di comunicare. Le volontà espresse nella dichiarazione, compreso il rifiuto, devono essere rispettate dai sanitari, anche qualora ne derivi un pericolo per la salute o per la vita del paziente ed esentano gli stessi sanitari da ogni responsabilità, anche in deroga a quanto diversamente stabilito dalle disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato dal paziente, anche solo parzialmente.
      2. In caso di ricovero ospedaliero la dichiarazione di volontà di cui al comma 1 può essere fatta dal paziente in qualsiasi momento e deve essere annotata nella sua cartella clinica. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal paziente alla presenza di due testimoni da lui scelti ed è vincolante per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è rilasciata ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e all'eventuale fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 4.
      3. Ogni trattamento sanitario somministrato senza che siano state fornite al paziente le informazioni di cui all'articolo 1 ovvero in assenza o in contrasto con la dichiarazione di volontà resa ai sensi del presente articolo è perseguibile in sede civile e penale.